[MontelLUG] Statuto del montellug

davide.rondini a gmail.com davide.rondini a gmail.com
Ven 8 Dic 2006 15:40:27 CET


Per chi è così pigro da non arrivare al wiki :-) , ecco il testo su cui 
discutere.

Statuto del MontelLUG

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata 
 E' costituita in Montebelluna l'Associazione di Volontariato 
denominata "Montebelluna Linux User Group" siglabile negli Atti "MontelLUG" 
con sede legale in Montebelluna, Treviso. 
L'eventuale variazione della sede sociale potrà essere decisa con delibera del 
Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente statuto. 
La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta 
con delibera dell'Assemblea straordinaria e con la maggioranza prevista 
all'art 9. 

Art. 2 - Scopi e finalità 
 L'Associazione, ispirandosi ai principi di solidarietà sociale, nota 
l'importanza dell'informatica nel mondo moderno ed ispirandosi alla cultura 
scientifica del libero scambio del sapere per il progresso comune, si 
prefigge di diffondere l'utilizzo e promuovere lo sviluppo del software 
libero, in particolare del sistema operativo GNU/Linux, nella zona di 
Montebelluna e dintorni. 
 In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di 
agire a favore di tutta la collettività: l'organizzazione e la gestione di 
manifestazioni a carattere tecnico e scientifico, di seminari e corsi di 
promozione del libero pensiero informatico, la preparazione e diffusione, 
mediante appropriati mezzi cartacei e multimediali, di materiale informativo 
e didattico anche atto alla distribuzione negli istituti scolastici. 
 Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione 
prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. 
 L'attività degli Aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da 
eventuali diretti beneficiari. Agli Aderenti possono solo essere rimborsate 
dall'Associazione, previa documentazione ed entro limiti preventivamente 
stabiliti, le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate. 

Art. 3 - Natura 
 L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro. 

Art. 4 - Patrimonio, risorse economiche ed esercizio sociale 
 Il Patrimonio è costituito da: 
 beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà della 
Associazione; 
 da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; 
 da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti alla Associazione 
 L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo 
svolgimento delle proprie attività da: 
 Quote associative e contributi degli aderenti; 
 Contributi di privati; 
 Contributi dello stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati 
esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; 
 Donazioni e lasciti testamentari; 
 Rimborsi derivanti da convenzioni; 
 Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. 
 L'esercizio sociale dell' Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 
1 Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il 
Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone per l'approvazione 
all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. 

Art. 5 - Membri dell'Associazione 
 Il numero degli aderenti è illimitato. 
 Sono membri di diritto i Soci Fondatori firmatari dell'Atto Costitutivo 
dell'Associazione. 
 Possono far parte dell'Associazione, oltre ai Soci Fondatori, tutti coloro 
che si impegnano a rispettare il presente Statuto e siano valutati idonei dal 
Consiglio Direttivo. Fino al compimento del 14° anno di età, il minore è 
rappresentato nei rapporti sociali dai genitori, il diritto di voto viene 
esercitato dal 18° anno di età. 
 Diventano Soci effettivi dell'Associazione coloro che, avendone fatto 
domanda, ed impegnandosi a contribuire alla realizzazione degli scopi 
dell'Associazione, vengano ammessi dal Consiglio Direttivo e versino, 
all'atto dell'ammissione, la quota stabilita dall'Assemblea. 

Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti 
 L'ammissione a Socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla 
presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. 
 Il Consiglio Direttivo dispone per l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro 
dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e 
deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria. 
 Dalla qualità di Socio si decade: 
 per recesso; 
 per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi 
dell'Associazione; 
 per decadenza conseguente al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 
due mesi dall'eventuale sollecito scritto; 
 L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del 
Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un 
Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli 
vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. 
 Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta 
all'Associazione almeno un mese prima dello scadere dell'anno sociale in 
corso. 
 Il Socio receduto, escluso o decaduto non ha diritto alla restituzione delle 
quote associative versate. 

Art. 7 - Doveri e diritti degli associati 
I Soci sono obbligati: 
ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni 
legalmente adottate dagli organi associativi; 
a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione; 
a versare la quota associativa di cui al precedente articolo. 
I Soci hanno diritto: 
a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione; 
a partecipare all'Assemblea con diritto di voto per l'approvazione e la 
modifica dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli organi 
direttivi della Associazione, per lo scioglimento anticipato della 
Associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo; 
ad accedere alle cariche associative. 
L'adesione alla Associazione è a tempo indeterminato fatto salvo il diritto di 
recesso. 

Art. 8 - Organi dell' Associazione 
Sono organi dell'Associazione: 
l'Assemblea dei Soci; 
il Consiglio Direttivo; 
Il Presidente; 
Il Collegio dei Revisori dei Conti; 
Il Collegio dei Probiviri; 

Art. 9 – L'Assemblea 
L'Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con il versamento della 
quota, può essere ordinaria o straordinaria e viene convocata dal Presidente 
o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. Ogni Associato 
potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato con delega 
scritta. Ogni Socio non può ricevere più di due deleghe. 
L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre: 
elegge il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Consiglio dei Revisori; 
approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio 
sociale; 
approva lo Statuto, l'eventuale Regolamento interno e le relative variazioni; 
delibera l'entità della quota associativa annuale; 
delibera l'esclusione degli associati; 
si esprime sui ricorsi relativi alla reiezione di domande di ammissione di 
nuovi Associati. 
L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno per 
l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ed ogni qualvolta il 
Presidente, od almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo od un quarto 
degli Associati ne facciano richiesta scritta. 
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all'Atto Costitutivo e 
dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione 
dell'eventuale patrimonio residuo. 
L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente 
del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza 
di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. 
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da inoltrarsi 
almeno quindici giorni prima della data di riunione. In difetto di 
convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona 
o per delega tutti i Soci e l'intero Consiglio Direttivo. 
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando 
sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci, in seconda 
convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero 
dei Soci intervenuti o rappresentati. 
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate 
dalla metà più uno dei Soci in prima convocazione e dalla metà più uno dei 
presenti in seconda convocazione. 
L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o 
rappresentati almeno i tre quarti dei Soci e le deliberazioni sono valide 
quando siano approvate dalla metà più uno degli Associati. Per lo 
scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo 
occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati. 
I verbali di ogni riunione dell'Assemblea, redatti a cura del Segretario e 
sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza vengono 
conservati agli atti e devono essere accessibili agli Associati. 

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo 
il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e 
non superiore a cinque. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 
tre anni e sono rieleggibili per un secondo mandato. Possono far parte del 
Consiglio Direttivo esclusivamente gli Associati. 
Il Consiglio Direttivo può essere formato solo da persone fisiche. 
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del 
Consiglio decada dall'incarico il Consiglio Direttivo provvede alla sua 
sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino 
allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri 
del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo 
Consiglio. 
Al Consiglio Direttivo spetta di: 
curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; 
provvedere per la stesura del bilancio preventivo e consuntivo; 
nominare, il Vice-Presidente, ed eventualmente un Segretario-cassiere o 
tesoriere; 
deliberare sulle domande di nuove adesioni; 
provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non 
siano di competenza dell'Assemblea dei Soci. 
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza 
dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano per età. 
Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni sei mesi ed ogni qualvolta 
il Presidente, od in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o 
quando almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta scritta. Assume le 
proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il 
voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. 
I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del 
Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, 
vengono conservati agli atti e sono resi accessibili a tutti i Soci. 

Art. 11 - Il Presidente 
Al Presidente, nominato dall'Assemblea (o dal Consiglio Direttivo) è 
attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in 
giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al 
Vice-Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo. 
Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea nonché il Consiglio 
Direttivo e di dare attuazione alle deliberazioni assunte da tali organi. 

Art. 12 - Il Collegio dei Revisori dei Conti 
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e 
da due supplenti eletti dall'Assemblea e dura in carica tre anni. Il Collegio 
dei revisori, che alla prima riunione elegge un Presidente al suo interno, 
accerta la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e controlla i 
conti consuntivi della stessa accompagnandoli con una relazione. È previsto 
anche il controllo effettuato sui documenti contabili ed amministrativi da 
parte di un singolo Revisore. I Revisori dei Conti possono essere scelti 
anche fra soggetti esterni alla Associazione. 

Art. 13 - Gratuità delle cariche associative 
Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi 
previsti per gli Associati di cui al precedente art. 2. 

Art. 14 - Intrasmissibilità della quota sociale 
La quota sociale o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a 
causa di morte, è intrasmissibile e non rivalutabile. 

Art. 15 - Divieto di distribuzione degli utili 
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di 
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione, 
salvo che le destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. 

Art.16 - Norma finale 
In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad 
altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore 
secondo le disposizioni del Codice Civile, salvo diversa destinazione imposta 
dalla legge. 

Art. 17 - Rinvio 
Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al 
Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia




More information about the montellug mailing list