[MontelLUG] Windows non più opzionale.

Odeeno odeeno a yahoo.it
Ven 31 Maggio 2013 10:51:17 CEST


Il 31 maggio 2013 10:34, Odeeno <odeeno a yahoo.it> ha scritto:
> Si segnala M$ o la ditta venditrice del
> computer se non ti consente di acquistarlo senza licenza?

Probabilmente entrambi.
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Le intese restrittive della concorrenza
Quando le imprese, invece di competere tra loro, si accordano al fine
di coordinare i propri comportamenti sul mercato, violano la normativa
sulla concorrenza. La cooperazione tra imprese può avere per oggetto o
per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente
il gioco della concorrenza. Ciò accade, ad esempio, quando più imprese
fissano congiuntamente i prezzi o si spartiscono i mercati oppure
quando più imprese, che rappresentano una consistente parte del
mercato, sottoscrivono una pluralità di accordi distributivi in
esclusiva, tali da pregiudicare la capacità di accesso al mercato dei
propri concorrenti attuali o potenziali. Un’intesa tra imprese è
vietata quando comporta, anche solo potenzialmente, una consistente
restrizione della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in
una sua parte rilevante (articolo 2 della legge n. 287/90). Se le
intese sono idonee a pregiudicare il commercio tra gli Stati membri,
l’Autorità antitrust è tenuta ad applicare la normativa comunitaria
(articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea).
In conformità all'ordinamento comunitario, l’Autorità, per contrastare
i cartelli, ha adottato un proprio programma di clemenza che si
applica alle imprese che si autodenunciano, fornendo gli elementi
probatori per l’accertamento dell’infrazione.  In tal caso l’Autorità
non applicherà o ridurrà la sanzione pecuniaria prevista, in funzione
della tempestività e della qualità delle informazioni fornite dalle
imprese ai fini della scoperta dell’intesa (Art. 15, comma 2 bis,
legge n. 287/90).
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